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Come funziona un sistema di accumulo: lato produzione, post produzione

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Produrre da soli in modo pulito la propria energia grazie ai pannelli solari fotovoltaici montati sul tetto di casa è una scelta che molti hanno fatto negli anni passati e molti stanno continuando a fare anche adesso.

L’impianto fotovoltaico ovviamente produce solo quando il sole splende, mentre i consumi elettrici delle famiglie spesso non sono concentrati nelle ore solari. Per utilizzare quasi al 100% l’energia autoprodotta dall’impianto FV la strada più interessante, dopo un’attenta analisi della propria tipologia di consumo elettrico, è quella di dotarsi di un sistema di batterie. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo . Continua a leggere Come funziona un sistema di accumulo: lato produzione, post produzione

SEU – Sospeso il portale informatico

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Il GSE informa che a decorrere dal 1° maggio 2017 verranno sospese le funzionalità del portale informatico per l’invio delle richieste di qualifica SEU o SEESEU o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi per i quali era già stata presentata una richiesta di qualifica. Questo a seguito della Delibera 276/2017/R/eel (in applicazione del decreto legge Milleproroghe) con la quale l’Autorità per l’energia ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2017 non sarà più necessario presentare richiesta di qualifica SEU o SEESEU. Continua a leggere SEU – Sospeso il portale informatico

Certificati Bianchi e fotovoltaico

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I Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento interessante per  incentivare il fotovoltaico: per un impianto da 3 kW garantiscono circa 1.650 euro erogati in 5 anni.  Ma i Certificati Bianchi sono alternativi alle altre forme di sostegno, come le detrazioni fiscali, e si possono usare solo per impianti sotto ai 20 kW di potenza. Vediamo come (fonti: QualEnergia e Fiusis Costruzioni Srls) Continua a leggere Certificati Bianchi e fotovoltaico

Qualifica SEU: aggiornamento 2016

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Con delibera AEEGSI 72/2016 viene recepito il decreto legge 154/15 e la legge 221/15 (Collegato Ambientale): la nuova disciplina, che rivede quella precedente in materia SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), trova applicazione 2 febbraio 2016.
In particolare, la delibera estende la definizione di SEESEU-A, prevedendo che l’unicità del soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e dell’unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data del 1 gennaio 2016 (anziché alla data del 1 gennaio 2014); inoltre: Continua a leggere Qualifica SEU: aggiornamento 2016

Benefici GSE in caso di immobile in locazione o comodato d’uso

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Il GSE ha pubblicato una guida “MANUALE UTENTE PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÁ“, aggiornata a Ottobre 2015, nella quale si parla di  incentivazione e cambi di titolarità.

Tipologie di cambi di titolarità
Le tipologie di richiesta cambio titolarità sono indicate nella guida sulla base delle casistiche più frequenti. Tra queste individuiamo due casistiche di per sè non infrequenti in caso di immobili ad uso privato

  • Contratto di comodato d’uso
  • Locazione

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Il nuovo “modello unico” semplificato per la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici

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A partire dal 22 novembre 2015 le procedure amministrative per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici diventeranno più snelle.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato un decreto, previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce notevolmente l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/05/2015. Continua a leggere Il nuovo “modello unico” semplificato per la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici

COME RECUPERARE I PROPRI DATI DI ACCESSO AL PORTALE GSE

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A seguito delle modifiche intercorse nelle procedure di recupero dati di GSE, di seguito illustrerò la procedura aggiornata di recupero / aggiornamento delle proprie credenziali di accesso al portale. Prima di addentrarmi nella trattazione tengo a puntualizzare che:

  • L’articolo ha come obiettivo di mettere il Produttore in condizioni di eseguire in autonomia la procedura di recupero dati e di creare nuove credenziali di accesso alla propria area clienti tuttavia, qualora si preferisca affidare l’operazione a me o al lavoro di un altro Consulente, l’operazione verrà portata a termine a seguito di accettazione di un preventivo a copertura delle spese di gestione pratica.
  • A meno che non fossero in precedenza nostri clienti, lo Studio Tecnico a priori non è a conoscenza delle password dei Produttori registrate presso GSE, pertanto ricordo a tutti che non siamo in grado di rispondere a richieste dirette di ricevere copia delle vostre credenziali.

Tornando in argomento, Spesso capita che un utente titolare di impianto fotovoltaico non disponga o non ricordi le proprie credenziali di accesso al portale GSE.

Per poter accedere e consultare i dati in possesso del Gestore dei Servizi Energetici la procedura di recupero dati è semplice, non occorre neppure l’intervento di chi ha istruito la pratica, ma occorre un distinguo:

  1. Si è a conoscenza del proprio codice identificativo

Questa procedura non è cambiata rispetto all’articolo precedente

 Il codice identificativo è un codice numerico di 8 cifre ricevuto via mail all’atto della sottoscrizione al portale. Lo si riceve dal Consulente che ha istruito la pratica o lo si trova in una comunicazione, giunta via mail a chi ha istruito la pratica, di questo tipo:
“Gent. le PAOLA CAPRA,
La registrazione al portale GSE &è stata ultimata con successo. Per accedere al PORTALE utilizzi il seguente account personale:

Userid: ______________ (fornita)

Password: ______________ (fornita)

Di seguito le viene riportato anche il Codice Identificativo univoco assegnato all’ operatore (nominativo del titolare di impianto)

Codice identificativo: 12345678 (esempio)

Tale identificativo dovrà essere conservato con cura ed è necessario comunicarlo ed inserirlo per la registrazione di ogni nuovo utente da associare allo stesso operatore.
Dopo aver eseguito il Login cliccare su Sottoscrivi applicazioni, selezionare la propria ragione sociale e attivare il bottone Avanti, selezionare quindi, sulla colonna Abilita, le applicazioni che si intendono sottoscrivere.

 

  1. Non si conosce il proprio codice identificativo

 Per recuperare il codice identificativo è necessario compilare uno specifico foglio di rettifica, da richiedere al Supporto Clienti GSE, telefonando allo 800.16.16.16 per chiamate gratuite da telefono fisso ed allo 199.20.60.20 per chiamate da telefono cellulare.

Per maggiori informazioni è possibile  scrivere alla  Gestione Anagrafica di GSE: rettifiche@cc.gse.it.

Non appena sarà stato reso disponibile il nuovo codice identificativo, GSE avviserà il Produttore con una comunicazione del tipo:

“Gentile cliente,
La informiamo che abbiamo provveduto ad inviarLe il codice identificativo richiesto.
Le ricordiamo che il suo codice cliente è: _________

 ed il numero di ticket associato al quesito in oggetto è: ______________.
Cordiali saluti,”

Disponendo dunque di un codice identificativo è possibile completare la registrazione di un nuovo utente ed abbinare ad esso le applicazioni necessarie.
Per questo passaggio rimando alla Guida d’uso per la registrazione e l’accesso al portale informatico GSE, che contiene le istruzioni per la registrazione e l’ottenimento delle credenziali di accesso alle applicazioni informatiche del GSE.

I sistemi di accumulo

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Il GSE ha reso note le regole tecniche per l’integrazione dei dispositivi di accumulo di energia nel sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera 574/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le regole tecniche aggiornano e integrano le Procedure Applicative del GSE e relative all’erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, per il riconoscimento dei prezzi minimi garantiti e di emissione delle garanzie di origine, in caso di sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia.

Secondo le nuove regole, il Soggetto Responsabile che installi sistemi di accumulo in impianti di produzione dovrà inviare al GSE la comunicazione d’inizio e fine installazione. Sarà possibile inoltre richiedere al Gestore una valutazione preliminare dell’ammissibilità dell’intervento.

Chi potrà installarli?

Tutti i produttori che beneficiano o beneficeranno di incentivi e/o dei regimi commerciali speciali (compresi i prezzi minimi garantiti) potranno installare sugli impianti uno o più sistemi di accumulo, dopo averne informato il GSE.

Riguardano:

  • impianti solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti;
  • impianti di produzione che accedono al conto energia solare termodinamico;
  • impianti a fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi;
  • Impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore costituiti da unità per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi;
  • impianti a fonte rinnovabile che accedono ai prezzi minimi garantiti nell’ambito del ritiro dedicato:
  • impianti a fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto;
  • impianti a fonte rinnovabile per i quali è richiesta l’emissione di garanzie d’origine

 

Per l’installazione di sistemi di accumulo occorre tenere conto di quanto già previsto dal Testo Integrato Connessioni Attive, compresa la registrazione sul sistema GAUDÌ di Terna.

In particolare, chi richiede la connessione dovrà registrare i sistemi di accumulo nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna. Qualora i sistemi siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato, il richiedente dovrà aggiornare l’anagrafica dell’impianto.

Precisa però il GSE che “il mantenimento degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento è inoltre consentito solo a seguito della corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata da sistemi di accumulo, come certificato dai gestori di rete”.

Fotovoltaico

Nel caso di impianti di produzione che accedono al conto energia fotovoltaico, per la corretta erogazione degli incentivi, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi (di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006) l’installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l’erogazione degli incentivi.

Solare termico

Anche in questo caso, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione.

Rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Quelli che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi hanno regole diverse riguardo alla misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo. Nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdi, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione, mentre per gli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive, è sempre necessaria.

Clicca questo link per il documento completo

Delibera AEEG 421 – Allegato A72 di Terna

Nuovi adempimenti in vista per gli impianti di generazione distribuita.

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è stata pubblicata la delibera 421/2014 che approva le modifiche all’allegato A72 di Terna , in relazione alla possibilità di distacco degli impianti di produzione da parte del gestore di rete su indicazioni di Terna. Continua a leggere Delibera AEEG 421 – Allegato A72 di Terna

Novità SSP 2015

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Nella legge 116/2014 “decreto spalmaincentivi” il GSE regola da quest’anno l’erogazione degli incentivi con un meccanismo simile a quello già in essere per lo Scambio Sul Posto, cioè in acconto durante l’anno di produzione in corso, e a conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo. Continua a leggere Novità SSP 2015