Archivi categoria: Fotovoltaico

Come funziona un sistema di accumulo: lato produzione, post produzione

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Produrre da soli in modo pulito la propria energia grazie ai pannelli solari fotovoltaici montati sul tetto di casa è una scelta che molti hanno fatto negli anni passati e molti stanno continuando a fare anche adesso.

L’impianto fotovoltaico ovviamente produce solo quando il sole splende, mentre i consumi elettrici delle famiglie spesso non sono concentrati nelle ore solari. Per utilizzare quasi al 100% l’energia autoprodotta dall’impianto FV la strada più interessante, dopo un’attenta analisi della propria tipologia di consumo elettrico, è quella di dotarsi di un sistema di batterie. Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di accumulo . Continua a leggere Come funziona un sistema di accumulo: lato produzione, post produzione

Detrazioni fiscali per i sistemi di accumulo

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla redazione di QualEnergia in merito alla richiesta di poter inserire nella domanda relativa alla detrazione fiscale al 50% anche i sistemi di accumulo in storage. I sistemi di accumulo  per gli impianti fotovoltaici sono da sempre un argomento di discussione per quanto riguarda le detrazioni IRPEF concesse con le ristrutturazioni edilizie. Infatti non era ben chiaro se le detrazioni in esame possano o meno essere estese anche all’acquisto di batterie di accumulo.  Continua a leggere Detrazioni fiscali per i sistemi di accumulo

Quesiti relativi alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 – Periodicità delle verifiche sui sistemi di protezione

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Fonte: COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

1. Domanda:
Chi è tenuto ad eseguire le prove sui sistemi di protezione di interfaccia tramite cassetta prova relè ogni 5 anni e le
verifiche tramite autotest ogni anno?
Risposta: I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT (con impianti di produzione > 11,08 kW e SPI esterno) devono eseguire le prove su SPI con cassetta di prova ogni 5 anni ed inviare i risultati al Distributore.
I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kW, o con SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza inviare i risultati al Distributore. Continua a leggere Quesiti relativi alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 – Periodicità delle verifiche sui sistemi di protezione

SEU – Sospeso il portale informatico

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Il GSE informa che a decorrere dal 1° maggio 2017 verranno sospese le funzionalità del portale informatico per l’invio delle richieste di qualifica SEU o SEESEU o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi per i quali era già stata presentata una richiesta di qualifica. Questo a seguito della Delibera 276/2017/R/eel (in applicazione del decreto legge Milleproroghe) con la quale l’Autorità per l’energia ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2017 non sarà più necessario presentare richiesta di qualifica SEU o SEESEU. Continua a leggere SEU – Sospeso il portale informatico

Certificati Bianchi e fotovoltaico

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I Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento interessante per  incentivare il fotovoltaico: per un impianto da 3 kW garantiscono circa 1.650 euro erogati in 5 anni.  Ma i Certificati Bianchi sono alternativi alle altre forme di sostegno, come le detrazioni fiscali, e si possono usare solo per impianti sotto ai 20 kW di potenza. Vediamo come (fonti: QualEnergia e Fiusis Costruzioni Srls) Continua a leggere Certificati Bianchi e fotovoltaico

Quota rinnovabili negli edifici di nuova costruzione

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Il 31 maggio 2012 è entrata in vigore la normativa secondo la quale, nelle abitazioni e negli edifici di nuova costruzione, non tralasciando le strutture soggette a ristrutturazioni importanti, scatta l’obbligo dell’installazione di un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’immobile in questione, parzialmente o in tutto.
L’obbligo di installazione di un sistema da fonti rinnovabili  per la produzione di almeno 1 kW nelle unità abitative civili e 5 kW per i fabbricati industriali, nasce in ottemperanza del Decreto Rinnovabili, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dello sfruttamento delle energie rinnovabili, espresso all’art.11 del Dlgs n. 28/2011.

IN CHE COSA CONSISTE L’OBBLIGO DEL DECRETO RINNOVABILI N. 28/2011?

Secondo il Decreto rinnovabili n.28/2011, in ogni edificio di nuova costruzione o con volumetria superiore a 1.000 metri cubi sottoposto a ristrutturazioni rilevanti o demolizione deve essere installato un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili, come quella solare, per il sostentamento energetico dell’immobile stesso. Ciò significa che nell’edificio devono essere installati dei sistemi che siano in grado di produrre elettricità e calore per climatizzare la casa e produrre l’acqua calda necessaria per il sistema idrico sanitario. L’obiettivo dell’intervento è integrare i consumi di elettricità con quelli generati da fonti rinnovabili.
Gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria meritano una nota a parte: per questa tipologia di sistema solare era già previsto l’obbligo normativo della copertura del 50% del fabbisogno dell’immobile, che dovrà continuare a esser garantita insieme alla generazione di elettricità e di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio in base al seguente schema che garantisce l’accesso agli incentivi solo per la parte eccedente tali obblighi:

  • del 20% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 31/05/2012 fino al 31/12/2013;
  • del 35% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • del 50% se il titolo edilizio è stato rilasciato in seguito al 01/01/2017.

Fermo restando che, gli obblighi che riguardano il soddisfacimento del bisogno energetico NON possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che generano solo energia elettrica per alimentare sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti.

La normativa ha carattere nazionale, ma le regioni e i comuni, all’interno della progettazione dei piani di qualità dell’aria e di rispetto dell’ambiente, mantengono il diritto di incrementare i valori di integrazione che sono stati già fissati dal decreto. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, invece, gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono superiore del 10%. Inoltre, è stato stabilito che i progetti virtuosi con garanzia di copertura energetica superiore al 30% previsto dal decreto, beneficeranno di un bonus volumetrico del 5%.

Per gli impianti per la generazione di energia elettrica, la normativa dispone la garanzia di una potenza proporzionale alla superficie, con parametri commisurati e variabili progressivamente, secondo lo schema della potenza minima richiesta:

  • 1 kW ogni 80 mq per titoli edilizi presentati dal 31/05/2012  fino al 31/12/2013;
  • 1 kW ogni 65 mq per i titoli edilizi presentati dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • 1 kW ogni 50 mq per i titoli edilizi presentati in seguito al 01/01/2017

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE?

Il Dlgs 28/11 modifica la terminologia di edificio di nuova costruzione andando a individuare in questa situazione regolata dalla normativa, gli edifici per i quali la richiesta dello specifico titolo edilizio sia stato presentata successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. Ciò significa che:

  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato prima del 31/05/2012, l’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è obbligatorio e, se si contempla l’idea di installarne uno, si ha diritto agli incentivi;
  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato in seguito all’entrata di vigore del decreto, ovvero del 31/05/2012, si ha l’obbligo dell’istallazione di un impianto da fonti rinnovabili e non si ha diritto agli incentivi.

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE?

La terminologia di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante entra per la prima volta nel Dlgs 28/11 in questione per indicare:

  • un edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sottoposto a interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che ne costituiscono l’involucro stesso;
  • un edificio esistente sottoposto a demolizione e la successiva ricostruzione, non escludendo gli interventi di manutenzione straordinaria. Fermo restando che l’obbligo di installazione dell’impianto da fonti rinnovabili non si applica sugli edifici nei quali vi è un vincolo storico-artistico-paesaggistico (vedi sotto).

COSA SUCCEDE SE IN UN EDIFICIO EX NOVO O CON RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE NON VIENE INSTALLATO UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

In questo caso, non verrà rilasciato il titolo edilizio.

SE NELL’EDIFICIO NON È POSSIBILE INSTALLARE UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

E’ possibile che nell’edificio in questione non sia possibile installare un sistema da fonti rinnovabili, come nel caso di strutture soggette a vincoli storico-paesaggistici. In questo caso, in seguito alla verifica di un tecnico esperto, si certifica la non fattibilità di nessuna delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato ecosostenibile, evidenziando i motivi della mancata ottemperanza degli obblighi nella sua relazione tecnica.

PER CHI NON HA VALORE IL DECRETO RINNOVABILI?

L’obbligo dell’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è valido su edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento, il quale sistema copre già il fabbisogno energetico dell’immobile, sia nella generazione della climatizzazione degli ambienti che per la produzione di acqua calda sanitaria.

Fonte: http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/obbligo-di-impianto-da-fonti-rinnovabili.html

Qualifica SEU: aggiornamento 2016

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Con delibera AEEGSI 72/2016 viene recepito il decreto legge 154/15 e la legge 221/15 (Collegato Ambientale): la nuova disciplina, che rivede quella precedente in materia SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), trova applicazione 2 febbraio 2016.
In particolare, la delibera estende la definizione di SEESEU-A, prevedendo che l’unicità del soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e dell’unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data del 1 gennaio 2016 (anziché alla data del 1 gennaio 2014); inoltre: Continua a leggere Qualifica SEU: aggiornamento 2016

Fotovoltaico, fisco e rendite catastali

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Una circolare emanata a fine dicembre 2013 dall’Agenzia delle Entrate ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali. Il documento (Qualenergia – vedi qui), che chiarisce quando un impianto fotovoltaico vada considerato bene immobile da accatastare e come se ne debba calcolare la rendita, ha suscitato allarme in operatori e consumatori.

Alcune aziende del fotovoltaico lamentano l’impatto economico che queste novità avranno sui loro bilanci, mentre sul fronte degli utenti qualcuno si preoccupa che, dopo la circolare, installare i pannelli sul tetto possa far aumentare la rendita catastale dell’edificio, con relativo aggravio di Imu, Tasi e altre imposte che hanno come base quel valore. Il portale Qualenergia ha pubblicato una intervista alla fiscalista Antonietta Alfano dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi, che riporto. La versione originale è consultabile qui.

Avvocato, quali sono in sintesi i contenuti della circolare dell’Agenzia delle Entrate emanata il 18 dicembre?

La circolare chiarisce la qualificazione da dare agli impianti fotovoltaici ai fini catastali e della fiscalità generale. In passato si era creata una discrasia: l’Agenzia del Territorio, nel 2013 incorporata nell’Agenzia Entrate, ha sempre sostenuto che gli impianti fotovoltaici, come pure quelli eolici e le altre centrali elettriche, dovevano essere considerati beni immobili, perché non possono essere spostati senza oneri gravosi. Ai fini del catasto e di tutte le imposte determinate dal valore catastale, vedi Imu e sostituti, gli impianti FV dunque sono sempre stati considerati immobili. L’Agenzia delle Entrate, invece, fino alla circolare in questione, sosteneva che gli stessi impianti, che ai fini catastali come detto sono immobili, ai fini della fiscalità dovessero essere considerati beni mobili. Adesso l’Agenzia elimina questa discrasia, chiarendo che gli impianti FV, salvo alcune eccezioni, sono sempre considerati immobili, sia ai fini catastali che a quelli fiscali.

Che conseguenze pratiche ha questo per chi ha un impianto fotovoltaico? Ci può fare un esempio?

Un’impresa proprietaria di un impianto FV fino a prima della circolare ammortizzava, ossia deduceva dal suo reddito d’impresa, una quota pari al 9% dei costi dell’impianto: l’aliquota d’ammortamento prevista per i beni mobili. Ora, dopo il chiarimento, si deve ammortizzare l’impianto con l’aliquota prevista per i beni immobili, cioè il 4%. Rispetto a prima deduco meno ma ho un periodo di ammortamento più lungo, perché si passa da 11 a 25 anni. Per fortuna l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che fino a questo momento hanno dedotto la percentuale più alta non saranno perseguiti, dato che hanno agito seguendo le istruzioni della stessa Agenzia.

Dobbiamo considerarla una novità negativa per le aziende che hanno impianti fotovoltaici?

Non si può dare una risposta univoca perché dipende dal bilancio e dalla situazione fiscale della singola azienda. È una questione di tempistica: il costo dedotto è lo stesso ma cambiano i tempi. Con il vecchio regime potevo abbattere il mio carico fiscale in maniera più consistente, ma per un minor numero di anni.

La circolare definisce anche il modo in cui si calcola il valore catastale dell’impianto, specificando che deve essere calcolato considerando anche tutte le componenti del sistema, comprese anche quelle contenute all’interno dei locali tecnici come inverter, quadri elettrici, sistemi di allarme, eccetera. Secondo alcuni operatori questo fa addirittura raddoppiare la rendita catastale rispetto al metodo di calcolo precedente, con un pesante impatto sui bilanci. È così?

In parte sì. Dato che si considerano tutte le apparecchiature, la rendita catastale sale di molto anche se non so quantificare se raddoppi o triplichi. Di conseguenza crescono anche le imposte connesse alla rendita catastale stessa. Dubito però che l’entità di questi aumenti possa rivelarsi critica nel bilancio di un’azienda se questo è sano e ben costruito.

La circolare ha suscitato anche il timore che ora diventino rilevanti ai fini catastali anche alcuni impianti fotovoltaici su tetto, se superiori ai 3 kW di potenza, con relativo impatto su Imu, Tasi e altre imposte. Possiamo fare un po’ di chiarezza su quando un impianto va accatastato e quando no?

Gli impianti di tipo industriale di grandi dimensioni, che hanno autonomia funzionale, vanno accatastati come unità immobiliari e in particolare come opifici, in categoria D1. Per gli impianti al servizio di edifici posti sul tetto o su aree di pertinenza degli edifici stessi il discorso è più complesso: non devono essere accatastati autonomamente, ma in alcuni casi possono modificare la rendita catastale degli edifici presso cui sono installati. Questo succede quando l’installazione dell’impianto farebbe aumentare il valore della rendita catastale dell’immobile di una percentuale uguale o superiore al 15%. Per questa tipologia di impianti l’Imu segue quella dell’edificio su cui sono installati.

Come fa l’utente a sapere se il suo impianto su tetto va dichiarato per modificare al rialzo la rendita catastale dell’edificio? Basta calcolare se il costo dell’impianto supera il 15% del valore catastale dell’edificio?

La variazione del valore si calcola in base ad una prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale su istruzioni diramate dall’Agenzia del Territorio nel 2005. In linea generale comunque possiamo dire che un impianto installato su un edificio che ospita un’attività produttiva o su un’abitazione molto difficilmente supera il 15% del valore catastale dell’immobile: su questi impianti dunque non si paga l’Imu, non fanno aumentare la rendita dell’immobile e non si devono nemmeno dichiarare.

Fonte: QualENERGIA.it

Accatastamento degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 3kW

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Non tutti sanno che l’impianto fotovoltaico sul tetto di casa, se ha una potenza superiore a 3 kW, potrebbe far aumentare la rendita catastale, e quindi l’Imu, la Tasi e le altre imposte che hanno come base il valore catastale. Continua a leggere Accatastamento degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 3kW

Il nuovo “modello unico” semplificato per la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici

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A partire dal 22 novembre 2015 le procedure amministrative per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici diventeranno più snelle.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato un decreto, previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce notevolmente l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/05/2015. Continua a leggere Il nuovo “modello unico” semplificato per la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici