Accatastamento impianto fotovoltaico – Circolare n.36/E dell’Agenzia delle Entrate

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Premesso che sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kWp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;

2) la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

3) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale2 gennaio 1998, n. 28.

Gli impianti fotovoltaici comportano quindi una variazione della rendita catastale, perché semplici pertinenze se presente almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kWp e se comporta un aumento superiore al 15% del valore catastale dell’immobile;

b) Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato istallato al suolo o in copertura.

Fonte: studiotecnicost.it

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/EComunicazione dell’Agenzia del Territorio n. 31892

Decreto Legislativo n. 28 del 03-Marzo-2011

 

 

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